Art. 48.
(Procedimento sommario).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere un procedimento sommario non cautelare, improntato a particolare celerità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, che conduca all'emanazione di un provvedimento esecutivo:

          a) reclamabile;

          b) privo dell'efficacia del giudicato;

          c) esperibile anche nel corso di un processo a cognizione piena;

          d) idoneo ad eventualmente definire tale processo.

 

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