1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere un procedimento sommario non cautelare, improntato a particolare celerità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, che conduca all'emanazione di un provvedimento esecutivo:
a) reclamabile;
b) privo dell'efficacia del giudicato;
c) esperibile anche nel corso di un processo a cognizione piena;
d) idoneo ad eventualmente definire tale processo.